Sent. C. Cass. civ. 11/01/2006, n. 388 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 11/01/2006, n. 388

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Risoluzione - Onere della riserva - Esclusione.

1. In tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere - sussistente soltanto con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo dovutogli - della riserva; il che non esclude, tuttavia - ove l'inadempimento dell'appaltante posto a fondamento della richiesta risoluzione consista nella illegittima disposizione o protrazione della sospensione dei lavori - la rilevanza della mancata contestazione, da parte dell'appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedimento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa (a seconda del carattere originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui l'appaltatore ha potuto averne consapevolezza) ai fini (non già della decadenza, bensì) di valutare l'esistenza di un grave inadempimento del committente, tale da giustificare la risoluzione del contratto.

1. Ved. Cass. 17 marzo 1982 n. 1728. 1a. - Ved. Cass. 4 novembre 2005 n. 21407 R

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