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Sent. CGAR. Sicilia 05/09/2005, n. 589

50457 50457
1. Appalti ll.pp. - Gara - Bando - Clausola (cd. tagliariserve) su dichiarazione impresa di presa visione progetto e di esonero responsabilità P.A. - Illegittima.
1. In una gara d'appalto ll.pp. è illegittima la clausola del bando che richiede alle imprese concorrenti, pena l'esclusione, di rendere «una dichiarazione attestante: b) di avere attentamente esaminato gli elaborati progettuali dei lavori da appaltare e di ritenerli assolutamente chiari, completi ed adeguati per l'esatta esecuzione delle opere rinunciando, di conseguenza, espressamente a potere lamentare danni e richiedere indennizzi, in qualunque tempo, modo e sede ed a qualsiasi titolo in conseguenza di deficienze progettuali presunte o anche che dovessero risultare vere» (cd. clausola tagliariserve).

1a. - Ved. Csi 1 agosto 2005 n. 515 R
[Cod. civ. art. 1229 (n) e 1375 (n)]

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