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Sent.C. Stato 23/11/2002, n. 6436

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1. Progetto oo.pp. - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
1. Ai sensi dell'art. 16 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, l'attività di progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si articola, in tre progressivi livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. Il progetto preliminare, che deve essere tale da consentire l'avvio della procedura espropriativa, definisce «le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire» e consiste «in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alle valutazioni delle eventuali soluzioni possibili», tenendo conto, tra l'altro, dei profili ambientali e della fattibilità amministrativa e tecnica, accertata mediante le indispensabili indagini di prima approssimazione. Il progetto definitivo, che «individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni»; nella relazione descrittiva in cui esso si concreta devono essere contenuti, fra l'altro, lo studio dell'impatto ambientale, gli studi e le indagini preliminari con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera, studi ed indagini che, con particolare riferimento a quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico e chimico, devono essere condotti ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Il progetto esecutivo, che deve essere redatto in conformità del progetto definitivo, «determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo».


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 16) R

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