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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Clausole abusive - Direttiva 93/13/CEE - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 2 - Disposizioni legislative o regolamentari imperative - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» - Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest’ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale - Articolo 4, paragrafo 2 - Formulazione chiara e comprensibile di una clausola - Articolo 6, paragrafo 1 - Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola - Contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore.1) La nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce tra l’altro ad una clausola contrattuale modificata da una disposizione legislativa nazionale imperativa, adottata dopo la conclusione di un contratto con un consumatore, intesa a sostituire una clausola viziata da nullità contenuta in detto contratto. 2) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione della predetta direttiva non comprende clausole che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale, inserite dopo la conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore e volte a sostituire una clausola di quest’ultimo viziata da nullità, imponendo un tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale. Nondimeno, una clausola relativa al rischio di cambio, come quella in esame nel procedimento principale, non è esclusa da detto ambito di applicazione in forza della summenzionata disposizione. 3) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari. 4) L’articolo 4 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnavano quest’ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento successivo, dal legislatore nazionale. 5) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale rilevare d’ufficio, in luogo del consumatore nella sua qualità di ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. |
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