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Sent.C. Stato 19/04/2005, n. 1802

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1. Appalti ll.pp. - Concessioni - Affidamenti con licitazione privata - Project financing - Proposta del promotore ex art. 37 bis L. 94/109 - Elementi ex art. 21 - Indicazione costituente elemento essenziale - Omissione - Successiva integrazione inammissibile.
1. Nella licitazione privata per l'affidamento di una concessione ex art. 21, c. 2, L. 94/109 (project financing) gli elementi elencati nella norma suddetta ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (vale a dire il prezzo, il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione), rappresentano un elemento essenziale della proposta da presentare ai sensi del successivo art. 37 bis, in assenza del quale è impossibile per l'amministrazione operare alcuna selezione tra le offerte pervenute pertanto, non è possibile la loro integrazione successiva che si risolverebbe in una nuova proposta la quale per giunta verrebbe così formalizzata dopo scaduti i termini di presentazione.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, artt. 21, c. 2 e 37 bis) R

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