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Sent.C. Cass. 08/10/2004, n. 20039

50231 50231
1. Ingegneri ed architetti - Incarico professionale - Da P.A. - A liberi professionisti e ad un funzionario P.A. - Per la composizione di una commissione di collaudo - Derogabilità dei minimi tariffari.
1. L'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per gli ingegneri e gli architetti è circoscritta dall'art. 6 della L. 1 luglio 1977 n. 404 - di interpretazione autentica dell'articolo unico della L. 5 maggio 1976 n. 340 - ai soli incarichi professionali privati e non vale, pertanto, per gli incarichi conferiti da enti pubblici. Ne consegue che, stante la derogabilità dei minimi tariffari allorchè il rapporto non coinvolga soltanto parti private, non vi è alcun ostacolo a che il soggetto pubblico conferente l'incarico contratti liberamente con i membri della commissione di collaudo (nella specie composta da liberi professionisti e da un proprio funzionario) un corrispettivo forfetario inferiore alle tariffe degli onorari, corrispettivo che il componente ha piena facoltà di accettare o rifiutare, salva, ovviamente, la facoltà per l'ente di non procedere alla nomina sottoponendola alla condizione della accettazione della specifica clausola. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale, facendo applicazione dell'art. 62, ultimo comma, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, aveva invece escluso la facoltà di riduzione del compenso stante la presenza nella commissione di collaudo di liberi professionisti accanto al funzionario dell'amministrazione conferente).


(R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 62 u.c.; R)

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