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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. C. Stato 16/04/2004, n. 270
Ord. C. Stato 16/04/2004, n. 270
1. Professionisti - Ordini professionali - Difesa degli interessi di categoria - Legittimità. 2. Professionisti tecnici - Onorario - Incarichi professionali per opere pubbliche - Art. 17, c. 12 ter, L. 94 n. 109 - Conseguente reviviscenza D.M. 4.4.2001 già annullato da T.A.R. - Questione di legittimità costituzionale.1. Secondo una consolidata giurisprudenza sussiste l'interesse degli ordini professionali a difendere in sede giudiziale gli interessi di categoria sia nel caso di violazione di norme stabilite a difesa della professione e sia per sostenere vantaggi di carattere strumentale giuridicamente riferibili ad una data categoria (nella specie si contestava l'applicabilità della tariffa ex L. 1949 n. 143, ritenuta non più remunerativa delle relative prestazioni professionali). 2. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - ex artt. 3, 24, 101 ss., 103, 113 della Costituzione - dell'art. 17, comma 12 ter [introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. i) della L. 1° agosto 2002 n. 166], L. 11 febbraio 1994 n. 109 che trasforma in legge il contenuto del D.M. 4 aprile 2001 prima annullato dal T.A.R. 1a.- Sulle funzioni degli organi professionali (consigli nazionali, ordini e collegi) ved. C. Stato IV 16 marzo 2004 n. 1344 R [Gli ordini ed i collegi professionali (che non sono imprese e che pertanto non possono partecipare alle gare d'appalto) non operano come mandatari degli iscritti, per cui essi possono compiere atti giuridici non nell'interesse dei singoli professionisti ma solo nell'interesse della categoria]; Cass. 11 novembre 2003 n. 16943 R (L'accertamento della non conformità delle condotte degli iscritti in ordini professionali ai canoni di dignità e decoro professionale è rimesso agli ordini medesimi); Cass. S.U. 10 luglio 2003 n. 10842 R [Le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli ordini e dai collegi professionali se non recepite direttamente dal legislatore, non hanno nè la natura nè le caratteristiche di norme di legge ma sono espressione di poteri di autorganizzazione degli ordini (o dei collegi), sì da ripetere la loro autorià, oltre che da consuetudini professionali, anche da norme emanate dai suddetti ordini (o collegi)]; C.Conti, Sardegna 31 luglio 2002 n. 809 [R=WCC31L02809] [Gli ordini ed i collegi professionali sono enti pubblici non economici e pertanto, se ad uno di essi (Collegio di geometri, nella specie) viene recato danno ad opera del suo presidente, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti]; C. Stato V 1° luglio 2002 n. 3586 R e C. Stato IV 4 aprile 2002 n. 1868 R e VI 30 gennaio 2002 n. 505 R e IV 15 settembre 2001 n. 4819 R (Gli ordini professionali sono legittimati ad agire in giudizio a difesa degli interessi di categoria); Cass. S.U. 6 giugno 2002 n. 8225 R e 6 aprile 2001 n. 5156 R (Gli ordini professionali possono emanare norme deontologiche vincolanti per gli iscritti). (Cost. artt. 3, 24, 101 ss., 103, 113; D.M. 4 aprile 2001; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 17, c. 12 ter)R |
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