Sent.C. Cass. 06/06/2002, n. 8225 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/06/2002, n. 8225

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1. Avvocati - Codice deontologico - Norme - Valore esemplificativo di principi generali.
1. In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice deontologico forense elencanti i comportamenti che il professionista deve tenere con i colleghi, con la parte assistita, con la controparte, con i magistrati ed i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei principi generali, contenuti nella legge professionale forense e nello stesso codice deontologico, di dignità, di lealtà, di probità e di decoro professionale, e, in quanto prive di ogni efficacia limitativa della portata di detti principi, sono inidonee ad esaurire la tipologia delle violazioni disciplinarmente rilevanti.

1. Ved. Cass. 19 luglio 2000 n. 506/S.U.[R=W19L00506] (Riferimento a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività).

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