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Sent. C. Cass. 11/11/2003, n. 16943

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1. Professionisti - Giudizio disciplinare - Per violazione regole interne alle categorie professionali. 2. Professionisti - Ordini professionali - Funzioni - Potere di emanazione norme deontologiche su onorari minimi e massimi - Sussistenza.
1. L’illecito disciplinare, diversamente da quello penale, per il quale vige il principio di legalità, si sostanzia nella violazione non di atti normativi ma di precetti extralegali quali sono le regole interne alle categorie professionali; ne consegue che l’individuazione di tali regole, come pure la loro interpretazione ed applicazione, attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità ove adeguatamente motivate. 2. L’accertamento della non conformità delle condotte degli iscritti a ordini professionali ai canoni di dignità e decoro professionale è rimesso agli ordini medesimi, che hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti ad osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari; costituisce legittimo esercizio di tale potere l’elaborazione di tariffe volte a stabilire la misura dei compensi e la previsione che l’iscritto all’ordine non possa discostarsi da tali tariffe sia nei massimi che nei minimi, in quanto il decoro della professione può essere compromesso dalla richiesta di compensi tanto superiori al massimo quanto inferiori al minimo.

2a. (CNOC.2) - Ved. Cass. S.U. 10 giugno 2003 n. 10842 [R=W10G0310842]

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