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Sent. C. Cass. 16/07/2004, n. 13267

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Leggi sopravvenute - Applicabilità immediata - Esclusione per opere già costruite. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Disciplina violata - Successiva disciplina meno restrittiva - Conseguenza - Violazione sanata.
1. In tema di distanze fra costruzioni ed in ipotesi di successione di norme nel tempo, le disposizioni sopravvenute sono di immediata applicazione, poiché gli strumenti urbanistici locali, essendo essenzialmente diretti alla tutela dell'interesse pubblico nel campo urbanistico, trascendono l'interesse dei privati; ne consegue che, sopravvenuta una nuova regolamentazione, le nuove costruzioni devono ad essa adeguarsi, ancorchè l'autorizzazione a costruire fosse legittima sulla base della previgente normativa; tale principio trova limite, in caso di maggiore restrittività della nuova normativa, nel già avvenuto esercizio dello ius aedificandi, con la concreta attuazione dell'opera, poiché in tal caso la nuova disciplina non può spiegare efficacia, nè vulnerare situazioni pregresse e già consolidate. 2. In tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina meno restrittiva, la costruzione, realizzata in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, non può ritenersi illegittima in quanto, risultando conforme alla nuova disciplina, ha caratteristiche identiche a quelle previste per le costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.

1. Conforme a Cass. 29 luglio 2003 n. 11633 R; 28 maggio 2003 n. 8512 R

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