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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Interventi di ristrutturazione edilizia e titoli abilitativi
Nel caso di specie, si trattava dei seguenti interventi eseguiti su preesistenti fabbricati rurali in assenza di titoli abilitativi: un corpo di fabbrica al rustico su due livelli sfalsati tra di loro con muratura portante in pietre calcaree (superficie complessiva 200 mq) "parzialmente occultato da rami e rete di plastica appositamente posizionati"; nonché una pista in terra battuta di circa 70 mt che dalla strada pubblica conduceva al fabbricato di cui sopra.
In proposito, la Sent. C. Stato 19/10/2018, n. 5984, ha dapprima chiarito che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. In tale prospettiva, la ristrutturazione - nelle forme dell’intervento “conservativo” o “ricostruttivo” - si pone in continuità con tutti gli altri interventi edilizi cosiddetti minori (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), che hanno per finalità il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Successivamente, il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi della lett. c), comma 1, dell'art. 10, del D. P.R. 06/06/2001, n. 380, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
In via residuale, la SCIA assiste invece i restanti interventi di ristrutturazione c.d. “leggera” (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell’edificio preesistente). In relazione, invece, agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, sono soggetti a SCIA solo gli interventi che non alterano la sagoma dell’edificio.
Infine, la sentenza ha ribadito il principio consolidato secondo il quale l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l’abuso. Solo l’interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria.