Sent.C. Cass. 18/09/2003, n. 13749 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 18/09/2003, n. 13749

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1. Appalti ll.pp. - Cottimo fiduciario - Pagamenti - Obbligo del committente dopo la firma del contratto
1. Nell’esecuzione di opere pubbliche in economia per cottimo fiduciario, l’obbligo di pagamento del committente si attualizza solo con la stipulazione formale del contratto di cottimo, soltanto dalla data della quale è dunque applicabile, con riguardo agli interessi, la disciplina dettata dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.


(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt 35 e 36)

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