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Sent.C. Cass. 22/06/2004, n. 11594

50063 50063
1. Appalti - Difetti dell'opera - Danni del committente - Debito dell'imprenditore - Rivalutabile perché obbligazione di valore - Diritto dell'appaltatore al corrispettivo - Debito di valuta del commitente - Conseguenze.
1. In tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 C.c. - ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri ai sensi del comma 2 dell'art. 1224 C.c., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal comma 1 dell'art. 1224 C.c. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito - essendo divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 C.c. (La Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha ritenuto erronea la liquidazione dei corrispettivi crediti-debiti fra le parti compiuta dai giudici di appello, rilevando che mentre la somma riconosciuta a favore del committente a titolo di esborsi necessari per l'eliminazione dei vizi dell'opera non era stata rivalutata con riferimento al momento della decisione, il credito dell'appaltatore, dal quale era stato defalcato il suddetto importo, era stato rivalutato con decorrenza dalla consegna dei lavori e sulla somma rivalutata erano stati riconosciuti gli interessi legali).


(Cod. civ. artt. 1224, 1668, 1282)

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