Al fine di chiarire, in relazione a richieste da parte degli enti locali lombardi, se sia obbligatorio il parere delle Commissioni paesaggio locali per i procedimenti di autorizzazione paesaggistica «semplificata» ex d.p.r. 231/2017, è opportuno, innanzitutto, esaminare sinteticamente l’evoluzione della legislazione, nazionale e regionale, in materia.
Va in primo luogo ricordato che l’art. 148, comma 3, del d.lgs 42/2004 espressamente dispone che le commissioni locali per il paesaggio «esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159».
La l.r. n. 12/2005, approvata l’anno successivo, ha conservato al parere delle commissioni per il paesaggio il carattere di atto obbligatorio – anche se non vincolante - previsto dalla norma nazionale, disponendo, al comma 3 dell’art. 81, che «la commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell’ente presso il quale è istituita».
Il d.p.r. n. 139/2010 ha poi introdotto, al comma 1 dell’art. 1, un «procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica», cui erano assoggettati gli interventi di lieve entità. Il successivo art. 4, al comma 12, prevedeva che «nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale».
Il legislatore regionale ha quindi chiaramente ed esplicitamente espresso la propria volontà sul punto, introducendo una modifica al comma 3 dell’art. 81 mediante la quale si dispone l’obbligatorietà dell’espressione della commissione per il paesaggio anche «in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche […] di cui […] all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139».