Sent.C. Cass. 14/07/2004, n. 13078 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 14/07/2004, n. 13078

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1. Geometri - Giudizio disciplinare - Codice deontologico - Interpretazione.
1. In tema di illecito disciplinare (nel caso di specie, relativo ad un geometra) la norma del codice deontologico nella cui violazione si è sostanziato l'illecito disciplinare ascritto ad un professionista riempie di contenuto la clausola generale prevista, per i geometri, dall'art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, e come tale assume il rango di norma di diritto; ne consegue che l'interpretazione della norma appartenente al codice deontologico costituisce una questio iuris, come tale prospettabile dinanzi al giudice di legittimità come violazione di legge, e non una quaestio facti, in ordine alla cui soluzione il sindacato della cassazione è limitato al controllo sull'esistenza e la legalità della motivazione. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto che il giudice di merito non fosse incorso in alcuna violazione di legge, avendo correttamente interpretato l'art. 12 del Codice deontologico dei geometri nel senso che il divieto per il professionista di assumere l'incarico di consulente «contro chi sia contemporaneamente suo cliente per altri affari o rapporti professionali» si riferisca esclusivamente all'assunzione dell'incarico di consulente di parte, e non anche a quello di consulente d'ufficio).


(R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 11; Codice deontologico geometri, art. 12)

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