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Sent. C. Cass. 17/05/2004, n. 9333

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Appalti - Difetti dell'opera - Responsabilità dell'appaltatore per inadempimento - Applicabilità artt. 1667, 1668, 1669 c.c. - Ad integrazione principi generali su inadempimento obbligazioni - Sussistenza - Condizioni.

In tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. Codice civile integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente convenuto per il pagamento può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio «inadimplenti non est adimplendum» richiamato dal 2° periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 Codice civile, anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta.

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