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Interp. Ag. Entrate 11/10/2018, n. 31

Sisma bonus – Articolo 16 del DL n. 63 del 2013 – Asseverazione tardiva.
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Quesito

ALFA dichiara di avere depositato nell’agosto 2017, presso il Comune di ... Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n. ..., integrata nel dicembre 2017, relativa alla demolizione di un edificio murario avente gravi carenze statiche e la ricostruzione con medesimo perimetro e medesima volumetria di un nuovo edificio abitativo in legno in via ...

Ai sensi dell’

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Soluzione prospettata dal contribuente

ALFA ritiene di poter integrare la SCIA con asseverazione redatta dal direttore dei lavori e di poter, quindi, accedere al

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, consente la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dal patrimonio edilizio, per un ammontare delle spese non superiore ad euro 48.000. La misura della detrazione per gli interventi di cui all’art. 16-bis, del TUIR, è stata successivamente aumentata, con valenza attualmente fino al 31 dicembre 2018, al 50 per cento, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Inoltre, l’art. 1, comma 2, lett. c), n. 2), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), sostituendo il comma 1-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 (conv. in legge n. 90 del 2013), ha previsto che per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per le spese sostenute, documentate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per effettuare interventi relativi all’adozione di misure antisismiche la cui procedura autorizzatoria sia iniziata dopo il 1° gennaio 2017, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, la detrazione del 50 per cento, spettante fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore ad euro 96.000 per unità immobiliare, sia ripartita in cinque quote annuali, anziché in dieci.

Qualora dai detti interventi derivi il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento delle spese sostenute e se si arriva fino a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80 per cento (cfr. art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 63 del 2013).

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