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Sent.C. Cass. 08/01/2004, n. 83

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1. Appalti - Responsabilità dell'appaltatore - Costruzione di fabbricato - Mancata esecuzione di opere per la prevenzione di sinistri - Sinistro poi verificatosi - Spese a carico dell'impresa e non dell'assicuratore.
1. Nel caso in cui, nel corso della costruzione di un fabbricato, l'imprenditore tralascia di compiere le opere necessarie per evitare il sinistro e le compia dopo che il sinistro si è verificato per evitare o diminuire il danno, le spese relative rimangono a suo carico e non si trasferiscono all'assicuratore della responsabilità civile connessa alla costruzione del fabbricato; ciò perché, se le opere fossero state eseguite al tempo dovuto, si sarebbe evitato il sinistro e nessuna opera sarebbe stata necessaria per evitare o ridurre il danno.

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