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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 22/06/1993, n. 18
L. R. Veneto 22/06/1993, n. 18
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[Premessa] |
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Art. 1 Finalità e obiettivi.1. La Regione del Veneto, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo economico e sociale delle attività artigiane, favorisce la realizzazione degli interventi rivolti |
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Art. 2 Interventi per la sistemazione di aree e infrastrutture artigianali.1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) sono concessi a titolo di concorso nella spesa per l'acquisto dei terreni compresi nel perimetro di uno strumento urbanistico attuativo vigente e per le opere di urbanizzazione primaria previste dal medesimo. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile e non possono comunque superare l'importo derivante dal contributo di lire 6 mila per ogni metro quadrato di superficie territoriale oggetto dell'intervento, con un limite massimo di lire 400 milioni. 3. Per gli interventi di cui al comma 1, ricadenti nel territo |
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Art. 3 Interventi nei centri storici e relativi a immobili dismessi.1. I contributi regionali previsti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1 sono concessi per l'acquisto e/o il recupero di immobili situati nei centri storici, come individuati nello strumento urbanistico generale vigente, a norma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 . 2. La spesa per l'acquisto degli immobili di cui al comma 1 è ritenuta ammissibile qualora l'ac |
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Art. 4 Priorità.1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), i contributi sono concessi nell'ordine successivo e fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie alle seguenti iniziative: |
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Art. 5 Soggetti beneficiari e domande di concessione del contributo.1. I contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 2 possono essere concessi a comuni, loro consorzi, loro associazioni e unioni, alle comunità montane nonchè a consorzi e società consortili costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tali contributi devono essere scomputati dal prezzo di cessione delle aree alle imprese artigiane assegnatarie dei singoli lotti, ovvero ripartito per millesimi di superficie. I contributi previsti per gli interven |
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Art. 6 Procedura per la concessione dei benefici.1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, sulla base delle disponibilità previste nel bilancio regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, stabilisce l'ammontare delle somme a disposizione per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e i criteri sulle eventuali variazioni allo scopo di utilizzare tutte le risorse disponibili. N5 2. Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale effettua opportune variazioni nella ripartizione delle somme disponibili per ciascun intervento programmato, allo scopo di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base dei criteri di cui al comma |
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Art. 7 Erogazione dei contributi.1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono erogati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente secondo i seguenti stati di avanzamento dei lavori: N9 |
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Art. 8 Cumulabilità dei contributi.1. Qualora la stessa iniziativa benefici di più contributi in conto capitale da parte dello Stato o di altri enti pubblici, il contrib |
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Art. 9 Abrogazione.1. Sono abrogati: a) la legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 ; b) l'art. 1 della legge regionale 5 lug |
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Art. 10 Norme finali e transitorie.1. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro sessanta giorni dalla sua entrata in v |
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Art. 11 Norma finanziaria.1. All'onere di lire 9.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , dell'importo di lire 3.500.000.000 iscritto nella partita n. 4 del fondo globale spese di investimento del bilancio 1992; |
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