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Sent. C. Stato 09/09/2003, n. 5059

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Interventi edilizi possibili solo dopo autorizzazione.
1. Tutti gli interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico devono essere previamente autorizzati, ai sensi dell’art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497, sia che prevedano o meno modifiche delle superfici, del prospetto o delle volumetrie dell’immobile,

1a. (ATED-VIN.1) - Ved. Cass. pen. III 12 maggio 2003 n. 20738 [R=WP12MA0320738]
(L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 7) R

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