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Sent. C. Stato 07/08/2003, n. 4568

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In deroga - Ex artt. 41-quater L. 42/1150 e 3 L. 55/1357 - Interpretazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In deroga (e variante a strumento urbanistico) - Provvedimenti discrezionali - Requisiti e limiti. 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Nozione.
1. Gli artt. 41-quater L. 17 agosto 1942 n. 1150 e 3 L. 21 dicembre 1955 n. 1357, che disciplinano la possibilità di rilasciare concessioni edilizie in deroga ai piani regolatori ed alle norme di regolamento edilizio, vanno interpretati restrittivamente, nel senso che le deroghe devono rispettare le esigenze di ordine urbanistico a suo tempo recepite nel piano; perciò non sono ammissibili deroghe alle destinazioni di zona che costituiscono le norme direttrici del piano regolatore generale. 2. La concessione edilizia in deroga e la variante allo strumento urbanistico non sono atti dovuti a fronte di opere di interesse pubblico ma sono oggetto di poteri discrezionali, che devono comparare l’interesse alla realizzazione dell’opera di interesse pubblico con molti altri interessi, quali quello paesistico ed ambientale, urbanistico ed edilizio. 3. Scopo della ristrutturazione edilizia è la salvezza del fabbricato esistente, ossia la sua fedele ricostruzione nelle sue caratteristiche preesistenti, non soltanto dimensionali, ma anche architettoniche e stilistiche che lascino inalterati i volumi; diversamente si è in presenza di una nuova costruzione che è soggetta - come tale ed anche ai fini della eventuale concessione in sanatoria - alle norme urbanistiche allora vigenti.

3a. (ATED-RISTR.1) - Ved. Cass. pen. III 28 marzo 2003 n. 14455 [R=WP28M0314455]
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41-quater R; L. 21 dicembre 1955 n. 1357, art. 3)[R=L135755]

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