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Sent. C. Cass. 01/08/2003, n. 11744

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Principio di «reciprocità» per costruzioni eseguite entrambe mentre vige la stessa normativa - Diversa disciplina in caso di successione di leggi. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione - Riduzione in pristino - Risarcimento del danno per equivalente ex art. 2058, 2° c., Cod. civ. - Esclusione.
1. In tema di disciplina delle distanze fra costruzioni, il principio di cosiddetta «reciprocità» presuppone, per la sua possibilità di operare, l’esecuzione di entrambe le costruzioni sotto il vigore di una medesima normativa; in caso, invece, di successione di normative nel tempo, anche se la sopravvenienza della nuova disciplina di uno strumento urbanistico determini una situazione svantaggiosa per il secondo costruttore, questi dovrà sempre rispettare nella sua interezza la norma in vigore, la quale non potrà - per suo conto - invece incidere in alcun modo sulla vantaggiosa posizione già acquisita dal vicino in base alla disciplina antecedente. 2. L’art. 2058, 2° c., Cod. civ., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta a ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.

1a. (DIST.19) - Ved. Cass. 28 maggio 2003 n. 8512 R
(Cod. civ. art. 2058, 2° c.)

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