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Sent.C. Stato 29/07/2003, n. 4350

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Richiesta di giustificazioni per importo superiore al 75% del prezzo d’appalto - Ammissibilità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte - Variazione sostanziale del progetto - Esclusione - Legittimità. 3. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Modifica della composizione rispetto a quella indicata nell’offerta - Annullamento della eventuale aggiudicazione. 4. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Valutazione dell’amministrazione - Omesso contraddittorio con l’impresa - Illegittimità.
1. Nelle gare d’appalto di lavori pubblici l’art. 21, c. 1-bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109 indica, per la produzione della necessaria documentazione dei prezzi offerti, il 75% come limite minimo, ma possono certamente richiedersi giustificazioni anche per un importo maggiore; pertanto è legittima la richiesta della Commissione tecnica di estendere la necessaria documentazione dei prezzi offerti fino alla concorrenza del 100%. 2. Ai sensi dell’art. 16 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, nelle gare d’appalto di lavori pubblici la definizione del procedimento costruttivo è demandata all’amministrazione appaltante, rientrando nelle attribuzioni di quest’ultima la determinazione delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e delle specifiche prestazioni da fornire da parte dell’offerente e discendendo la scelta della soluzione tecnica più adeguata dalla valutazione di più soluzioni possibili, dalla fattibilità amministrativa e tecnica, dalla individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e con determinazione in ogni dettaglio dei lavori stessi; pertanto, la modifica del sistema di realizzazione dell’opera comporta l’alterazione di un elemento costitutivo essenziale del progetto con la conseguente esclusione dell’impresa che lo ha previsto nella sua offerta. 3. Nelle gare d’appalto di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 13, comma 5-bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109 è vietata qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee di imprese rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, e la violazione di tale prescrizione comporta l’annullamento della eventuale aggiudicazione a norma dell’art. 39, comma 3, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. 4. Nelle gare d’appalto di lavori pubblici l’omissione del contraddittorio sulle offerte ritenute anomale vizia l’operato della Commissione tecnica incaricata dall’amministrazione appaltante perché viola l’art. 30 della Direttiva 93/37/CEE.

1a. e 4a. (GARA-OFAN.2) - Ved. Cass. 29 luglio 2003 n. 4323[R=W29L034323]
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 1-bis) R (L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 16) (L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 13, c. 5-bis; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) (Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE, art. 30)

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