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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Ambito di applicazione - Cessione di credito - Contratto di mutuo concluso con un consumatore - Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori - Conseguenze di tale carattere.1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa non è applicabile ad una pratica messa in atto da un professionista consistente nel cedere o nell’acquistare un credito detenuto nei confronti di un consumatore, senza che la possibilità di una cessione siffatta sia prevista dal contratto di mutuo concluso con tale consumatore, senza che quest’ultimo sia stato previamente informato di detta cessione o abbia prestato il proprio consenso alla stessa, e senza che al predetto consumatore venga offerta la possibilità di riscattare il proprio debito e dunque di estinguerlo, rimborsando al cessionario il prezzo che questi ha versato a titolo della suddetta cessione, maggiorato dei costi, degli interessi e delle spese applicabili. Dall’altro lato, la direttiva summenzionata non è applicabile neppure a disposizioni nazionali, le quali disciplinino tale possibilità di riscatto e regolamentino il subentro del cessionario al cedente nei procedimenti in corso. 2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, in virtù della quale una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile, è abusiva in quanto impone al consumatore in ritardo nei pagamenti un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato, qualora tale tasso superi di oltre due punti percentuali quello degli interessi corrispettivi previsto da detto contratto. 3) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto. |
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