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Sent.C. Stato 05/06/2003, n. 3124

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1. Appalti ll.pp. - Mafia - Normativa antimafia - Art. 4 D.Lgs. 94/490 - Informazioni prefettizie - Informativa supplementare atipica - Conseguente ritiro del committente dal contratto o suo rifiuto della stipula - Ammissibilità - Contrasto di questi provvedimenti di autotutela col diritto comunitario - Insussistenza.
1. Negli appalti di lavori pubblici, in seguito alla cd. informativa supplementare atipica resa dal Prefetto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 - la quale è fondata sull'accertamento di elementi i quali pur denotando il pericolo di collegamenti fra l'impresa e la criminalità organizzata non raggiungono la soglia di gravità prevista dal suddetto art. 4 - il committente può ritirarsi dal contratto o negarne la stipula; né questi provvedimenti di autotutela contrastano col diritto comunitario degli appalti considerato che le cause di esclusione dagli appalti da esso previste, che sono peraltro puntualmente recepite nell'ordinamento italiano, ben possono essere integrate da leggi nazionali fondate su ragioni di ordine e sicurezza pubblica, a salvaguardia di interessi pubblici generali.

1. Ved. C. Stato VI 16 aprile 2003 n. 1979, R
(D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, art. 4) R

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