Sent.C. Stato 19/03/2003, n. 1457 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 19/03/2003, n. 1457

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione - Diniego per mancanza fondi - Legittimità.
1. Considerato che per il principio generale di contabilità pubblica enunciato dall'art. 81 Cost. i provvedimenti amministrativi che comportano una spesa possono essere adottati soltanto se vi corrisponde una adeguata copertura finanziaria, è legittimo che l'amministrazione appaltante neghi l'aggiudicazione definitiva di un appalto per mancanza di fondi.

1a. - Ved. C. Stato VI 18 marzo 2003 n. 1417 R e relativa nota 1a, i.q.f. 1n. - Costituzione - Art. 81 - (1°c.) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. (4°c.) Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Codice civile - Art. 1337 (Trattative e responsabilità precontrattuale) - Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
(Cost. art. 81; Cod.civ. art. 1337)

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