Sent. CGAR. Sicilia 03/03/2003, n. 62 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP6151

Sent. CGAR. Sicilia 03/03/2003, n. 62

49345 49345
1. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Invito a regolarizzarla - Ex art. 21 D.Lgs. 91/406 - È principio generale. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Per inosservanza prescrizioni sostanziali - Necessità.
1. L'invito rivolto dalla Amministrazione appaltante alle imprese partecipanti ad una gara d'appalto perché regolarizzino la documentazione già presentata, pur previsto da una particolare normativa (art. 21 D.Lgs. 91/406), costituisce istituto di carattere generale, per la cui applicazione sussiste solo il limite del rispetto della par condicio delle imprese partecipanti; l'invito anzidetto risponde infatti all'esigenza di pubblico interesse alla partecipazione alla gara del maggior numero possibile di imprese, essendo inteso ad evitare che detta esigenza possa essere pregiudicata da irrilevanti carenze formali della prescritta documentazione. 2. L'esclusione di un'impresa da una gara d'appalto di lavori pubblici s'impone, per ius receptum, in caso di inosservanza non di ogni formalità ma solo di prescrizioni sostanziali in quanto essenziali ai fini del regolare svolgimento della gara; così è illegittima l'esclusione di un'offerta, pur firmata in calce dall'impresa, motivata con la mancata firma del frontespizio ed in fogli privi di contenuto sostanziale.

1. Ved. C. Stato V 17 febbraio 1999 n. 177 R Il D.Lgs. 19.12.1991 n. 406 è stato abrogato - a meno degli artt. 10, 11, 30, 35, 36 - dall'art. 231 del nuovo Reg. ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.R
(D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 21) [R=DLG40691,A=21]

Dalla redazione