Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Esclusione dalla gara per grave illecito professionale non definitivamente accertato
Ai sensi dell’art. 80, D. Leg.vo n. 50/2016, comma 5, lett. c), rientrano nella nozione di grave illecito professionale, che comporta l’esclusione dalla gara, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne abbiano causato la risoluzione anticipata non contestata, ovvero confermata all’esito di un giudizio.
Tale disposizione, come rilevato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza 23/08/2018, n. 5033 di rimessione alla Corte di giustizia UE, si pone in contrasto con l’art. 57, par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e con il Considerando 101 della medesima Direttiva, che consentono l’esclusione dell’operatore economico se la Stazione appaltante è in condizione di dimostrare la sussistenza di un grave illecito professionale “anche prima che sia adottata una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori”. Il T.A.R., nel condividere le considerazioni espresse nella suddetta ordinanza dal Consiglio di Stato, ha ritenuto di privilegiare l’interpretazione della norma italiana conformemente al diritto dell’Unione, ritenendo operante in tale circostanza la suddetta causa di esclusione.