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Sent. C. Giustizia UE 12/12/2002, n. C-470/99

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Dir. 93/37/CEE - Procedura ristretta - Regole per la selezione dei candidati che saranno invitati - Obbligo di comunicarle nel bando di gara.

1. Ai sensi della Dir. 93/37/CEE del 14 giugno 1993 l'amministrazione appaltante che in una procedura ristretta abbia fissato previamente regole di valutazione comparativa dei criteri di selezione dei candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, deve comunicarle nel bando di gara o nei documenti ad esso allegati.

1n. - Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 - Art. 7 - (2°c.) Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti nei casi seguenti: a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta o ristretta .... b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca .... c) in casi eccezionali .... Art. 13 - (2°c.) Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno: ... e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara. Art. 30 - (1°c.) I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono: a) o unicamente il prezzo più basso; b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico. (2°c.) Nel caso di cui al paragrafo 1, lett. b), l'amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.


(Dir. 93/37/CEE del 14 giugno 1993, artt. 7, 13, 30)

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