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Sent.C. Stato 04/11/2002, n. 6004

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Criterio dell'offerta più vantaggiosa - Pubblicità della gara - Derogabilità. 2. Appalti ll.pp. - Settori esclusi - Gara - Aggiudicazione - Rinegoziazione - Ammissibilità - Competenza della Commissione di gara.
1. Il principio di pubblicità in una gara d'appalto di lavori pubblici può essere derogato, in relazione all'apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara e le offerte, nell'ambito delle procedure regolate dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stante la necessità per la Commissione giudicatrice di procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte. 2. In una gara d'appalto di lavori pubblici nei settori esclusi, la rinegoziazione con l'impresa risultata la migliore offerente è ammissibile, non necessita di speciale motivazione e può essere demandata alla Commissione di gara.

2na. - D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 (Settori esclusi) [R=DLG15895] Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 si intendono per appalti di lavori nei settori esclusi gli appalti aventi ad oggetto l'esecuzione, eventualmente congiunta alla progettazione, oppure la realizzazione con qualsiasi mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile di cui all'All. XI dello stesso D.Lgs. I suddetti appalti sono aggiudicati (art. 1 D.Lgs. cit.) dai soggetti indicati nell'art. 2, che operano nei settori definiti negli artt. 3 (acqua, energia elettrica, gas, energia termica), 4 (sfruttamento di area geografica, per idrocarburi ecc.), 5 (trasporti) e 6 (telecomunicazioni); l'aggiudicazione avverrà (art. 12, 3°c.) mediante procedura aperta (pubblico incanto), ristretta (licitazione privata o appalto concorso) o negoziata (trattativa privata preceduta o no dalla pubblicazione di un bando, rispettivamente ex art. 11, c. 1 o art. 13).
(D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158) [R=DLG15895] (D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158)

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