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Sent. C. Cass. 29/01/2003, n. 1317

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1. Professionisti - Onorario - Determinazione - Secondo contratto - Tariffa professionale - Fonte sussidiaria.

1. Nella disciplina delle professioni intellettuali, poiché il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 Cod.civ., solo in assenza di pattuizioni al riguardo, le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali, sicché sono illegittime, e vanno disapplicate dal giudice, le disposizioni regolamentari che prevedano, in mancanza di delega legislativa, l'inderogabilità dei minimi tariffari.

1. Conf. Cass. 11 aprile 1996 n. 3401 R. Ved. anche Cass. S.U. 16 gennaio 1986 n. 224 .


(Cod.civ. art. 2233)

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