Sent.C. Stato 03/09/2001, n. 4620 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 03/09/2001, n. 4620

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1. Geometri - Limiti di competenza - Redazione di piano di lottizzazione - Esclusione.
1. Nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, non rientra la redazione di un piano di lottizzazione; questo infatti concerne la realizzazione di un complesso di opere e perciò richiede una visione d'insieme e pone problemi di carattere programmatorio.

L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (Regolamento per la professione di geometra: ved. «Geometri») determina l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra come segue: A) ...; ecc. ...; L) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; M) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; ecc. La decisione del C. Stato IV n. 4620/01 è aderente ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale dello stesso Consiglio di Stato in sede contenziosa (C. Stato IV 9 novembre 1989 n. 765[R=WCS9N89765]; VI 17 novembre 1978 n. 1208[R=WCS17N781208]; IV 6 dicembre 1977 n. 1147[R=WCS6D771147]; ecc.) ed anche in sede consultiva (C. Stato, Ad. gen. 20 aprile 1978 n. 13). La questione della competenza in materia di progettazione urbanistica va risolta considerando che la progettazione non è di per sé compresa nelle competenze del geometra ad eccezione di quella riguardante determinate singole opere [ved. il cit. art. 16, lett. l), m), q)] come costruzioni rurali di limitata importanza, piccole opere inerenti alle aziende agrarie, modeste costruzioni civili, e - soltanto per i geometri con mansioni di perito comunale - funzioni tecniche ordinarie di Comuni sino a 10.000 abitanti, ad esclusione dei progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici. Perciò la questione suddetta - osserva il C. Stato IV n. 765/89 - non può affrontarsi sul presupposto che, poiché della competenza su progettazione urbanistica non si parla nell'ordinamento professionale dei geometri ma neanche in quello degli ingegneri ed architetti, si dovrebbero applicare agli uni ed agli altri i criteri relativi alle altre competenze; con la conseguenza che i geometri sarebbero legittimati anche alla progettazione urbanistica con i limiti, anche per essa, della limitata importanza e della modestia dell'intervento, fissati dal cit. art. 16. La progettazione - continua il C. Stato - costituisce il nucleo fondamentale della professione di ingegnere e, più limitatamente, di architetto; e tale competenza si estende anche a quelle materie che non sono espressamente previste dalla legge; il che non si può dire per i geometri dato il carattere specifico delle loro competenze progettuali, chiaramente definite. Ed è irrilevante - conclude il C. Stato, escludendo la competenza dei geometri per il progetto di lottizzazione edilizia - il riferimento all'art. 46 («Lottizzazioni») della Tariffa dei geometri, L. 2 marzo 1949 n. 144 che non si riferisce affatto ad una competenza in materia di lottizzazioni ma si occupa solo di onorari per «Rilievi di terreni» [di cui alla Tab. D, lett. a)] «in caso di lottizzazioni».
(R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16)R

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