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Sent. C. Stato 20/01/2003, n. 203

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Termine di 60 giorni - Attiene alla adozione e non alla comunicazione del provvedimento.
1. Il termine perentorio di 60 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel testo modificato dal D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, il Ministero dei beni culturali ed ambientali può annullare il nullaosta regionale rilasciato per le costruzioni edilizie in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497, attiene al solo esercizio del potere di tale annullamento da parte dell'amministrazione statale e non alla fase successiva della comunicazione o notifica del provvedimento di annullamento.

- Ved. Cass. pen. III 14 febbraio 2002 n. 6011 [R=WP14F026011]
(L. 29 giugno 1939 n. 1497; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, c.9; L. 8 agosto 1985 n. 431)

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