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Sent. C. Stato 25/09/2002, n. 4927

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Dalla strada - Violazione - Ordine di demolizione ex art. 20 R.D. 33/1740 - Motivazione - Non necessaria. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Soprelevazione - Concessione edilizia in sanatoria - Diniego - Per violazione distanza da ciglio autostrada ex D.M. 1° aprile 1968 - Legittimità.
1. Per l'ordine di demolizione di un manufatto edilizio costruito a distanza dalla strada inferiore a quella prescritta, adottato ai sensi dell'art. 20 del R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740, non è necessaria una motivazione particolare se emanato prima dell'entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241; in questo caso infatti è sufficiente richiamare la normativa sulle distanze del nastro stradale. 2. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. d) della L. 28 febbraio 1985 n. 47 per la soprelevazione costruita a distanza dal ciglio dell'autostrada (all'esterno dei centri abitati) inferiore a quella prevista dal D.M. 1° aprile 1968 non può essere rilasciata concessione edilizia in sanatoria se la soprelevazione è stata realizzata dopo l'imposizione del vincolo.


(R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740, art. 20; L. 7 agosto 1990 n. 241) [D.M. 1° aprile 1968; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 33, c.1, lett. d)]

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