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Deliberaz. G.R. Veneto 17/07/2018, n. 1023

Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018.
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Testo del provvedimento


L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue


Il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento n. 107 del Consiglio regionale, è uno degli strumenti di settore più importanti e qualificanti della nostra Regione, ampiamente dibattuto fin dalla sua adozione a fine 2004 e in vigore ormai dall'8 dicembre 2009.

L'attuazione del PTA risponde alla necessità di disporre di una normativa di riferimento certa e consolidata e in grado di assicurare nei tempi e nei modi previsti la qualità e la corretta gestione dell'acqua.

Nel tempo il PTA, che è stato pensato come strumento flessibile ed implementabile con provvedimenti di variazione parziale, è stato oggetto di modifiche e aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire alcuni aspetti applicativi, alla necessità di prorogare alcuni termini per l'attuazione di interventi e applicazione di limiti specifici.

Qui di seguito sono schematicamente riassunti gli atti amministrativi con i quali si è provveduto ad aggiornare il PTA, a chiarirne i contenuti o a perfezionarne l'attuazione.


Atto

Numero e anno

Descrizione

Dgr

80/2011

Linee guida applicative del Piano di tutela delle acque

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato A - Modifiche al piano di tutela delle acque


1. In tutto il testo delle Norme Tecniche ogni riferimento alle “AATO” va sostituito con il termine “Consiglio di Bacino”, ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modifiche e integrazioni.

2. Le parti in corsivo sono indicazioni o spiegazioni delle modifiche, non fanno parte del nuovo testo.


PTA VIGENTE

MODIFICHE PROPOSTE

Art. 6 - Definizioni

Art. 6 - Definizioni

l) Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO): la forma di cooperazione fra comuni e province ai sensi dell’articolo 148 del D.lgs. n. 152/2006 e del capo II della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni;

l) Consiglio di Bacino (CdB): forma di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modifiche e integrazioni.

m) corpi idrici superficiali: i corsi d’acqua naturali - anche con deflussi non perenni - o artificiali, i laghi naturali o artificiali, gli specchi d’acqua artificiali, le acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune,

valli e zone di foce in mare e le acque costiere marine;

m) Corpo idrico superficiale: un elemento distinto di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume, canale, o di lago, acque di transizione o un

tratto di acque costiere;


m’) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di

acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere; ^


m’’) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute ad un’attività umana, è sostanzialmente modificata;


m’’’) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all’articolo 151 del D.lgs. n. 152/2006 e del capo III della legge regionale

27 marzo 1998, n. 5, “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore salvaguardato ai sensi dell’articolo 8 della legge

regionale n. 5/1998;

r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all’articolo 151 del D.lgs. n. 152/2006 e alla Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modifiche e integrazioni, gestisce il servizio idrico integrato.

t) impianti a forte fluttuazione stagionale: impianti di depurazione individuati in elenchi delle AATO che, in ragione di flussi turistici, ricevono oltre il 50% di carico da trattare rispetto al carico medio rilevato nel periodo non turistico, per almeno 10 giorni

consecutivi;

t) impianti a forte fluttuazione stagionale: impianti di depurazione individuati in elenchi dei Consigli di Bacino che, in ragione di flussi turistici, ricevono oltre il 50% di carico da trattare rispetto al carico medio rilevato nel periodo non turistico, per almeno 10 giorni consecutivi;


PTA VIGENTE

MODIFICHE PROPOSTE

Art. 15 -Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo

umano

Art. 15 -Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo

umano

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: “Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

2. Entro un anno, per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall’approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1, le AATO provvedono all’individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l’approvazione.

3. Successivamente all’approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all’ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono a:

a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;

b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;

c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;

d) vigilare sul rispetto dei vincoli.

1. La Giunta regionale emana direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: “Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.




2. I Consigli di bacino, entro 24 mesi dall’approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1 e sulla base di tali direttive, provvedono all’individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l’approvazione.




3. Successivamente all’approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dai Consigli di Bacino alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all’ARPAV competenti per territorio. Le Province e i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono a:

a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;

b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;

c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;

d) vigilare sul rispetto dei vincoli.


PTA VIGENTE

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