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Sent.C. Stato 05/09/2002, n. 4468

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1. Opere pubbliche - Concessione - Di costruzione e gestione - Gara - Esclusione di A.T.I. non ancora costituita - Illegittimità.
1. L'art. 13, c. 5 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 si applica anche alle procedure della cd. finanza di progetto; pertanto è illegittima l'esclusione di un'A.T.I. non ancora costituita dalla gara prevista dall'art. 37 quater, comma 1, lett. a) della legge suddetta, indetta per l'individuazione dei due soggetti che assieme al promotore dei lavori partecipino alla procedura negoziata per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di opera pubblica.

1. La sentenza cita - sulla immediata applicabilità, al nostro ordinamento, delle norme delle direttive comunitarie - la C. Cost. 18 aprile 1991 n. 168 e la C.giust. C.E. 22 giugno 1989 in causa 103/88 e 20 settembre 1988 in causa 31/87.
(Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE, art. 21; L. 11 febbraio 1994 n. 109, artt. 10, 13, 14, 21, 37 quater)

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