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Sent.C. Cass. 22/08/2002, n. 12367

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1. Appalti - Responsabilità dell'appaltatore - Per danni del committente - Responsabilità anche del progettista o direttore lavori - Condizioni.
1. L'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori sono solidalmente responsabili dei danni risentiti dal committente in conseguenza dei loro concorrenti inadempimenti, ancorché relativi a contrati differenti; infatti i coautori di un illecito aquiliano rispondono in solido nei confronti del danneggiato, quand'anche le rispettive condotte siano state tra loro indipendenti, a condizione che esse abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell'evento.

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