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Sent. CGAR. Sicilia 08/07/2002, n. 394

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte - Indicazione in cifre e lettere - Prescrizione del bando - Obbligo di osservanza - Pena l'esclusione dalla gara. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione - Annullata da una sentenza - Rinnovazione della gara - Criterio.
1. In una gara d'appalto di lavori pubblici la clausola del bando che prescriva l'indicazione dei prezzi offerti anche in lettere oltre che in cifre - con prevalenza delle prime sulle seconde che siano eventualmente difformi, a garanzia della chiarezza dell'offerta - impone l'esclusione dell'offerta in caso di omissione del dato in lettere anche se per una sola voce. 2. Qualora l'aggiudicazione di una gara d'appalto di lavori pubblici venga annullata da una sentenza, l'Amministrazione appaltante che proceda alla rinnovazione della gara deve eseguire le statuizioni adottate nella sentenza (nella specie, riammettere le imprese escluse illegittimamente) e può insieme esercitare il proprio potere di autotutela procedendo ad una revisione generale del criterio di accettazione o meno delle offerte in base ai principi ed ai criteri direttivi scaturenti dalla stessa sentenza.

Dalla redazione