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Sent.Trib. Sup. Acque 02/05/2002, n. 60

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Danni a terzi - Responsabilità diretta di ciascuna delle imprese associate.
1. In caso di danni causati a terzi da una associazione temporanea di imprese nel corso dell'esecuzione dei lavori da essa appaltati, ciascuna delle imprese associate conserva la propria autonomia negoziale e risponde direttamente di quei danni senza che l'obbligo del loro risarcimento possa estendersi all'impresa capogruppo, che pure rappresenta tutte le altre imprese dell'associazione nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

- La L. 77/584 è stata abrogata dall'art. 36, 1°c. del D.Lgs. 91/496; [R=DLG49691] agli artt. 20 ss. della prima corrispondono gli artt. 22 ss. del secondo. Il D.Lgs. 91/406 è stato poi abrogato - a meno degli artt. 10, 11, 32, 35 e 36 - dell'art. 231, lett. v) del D.P.R. 99/554.R Alle norme anzidette sulla associazione temporanea di imprese corrispondono oggi l'art. 13 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e gli artt. 93 ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
(L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 22) [R=L58477,A=22]

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