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Sent. C. Giustizia UE 27/06/2018, n. C-90/17

4893556 4893556
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma - Entità che produce elettricità per uso proprio - Piccoli produttori di elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Obbligo di esenzione.

L’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, devono essere interpretati nel senso che un’entità, come quella di cui al procedimento principale, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un «distributore», ai sensi della prima di tali disposizioni, il cui consumo di elettricità ai fini della produzione di elettricità rientra nondimeno nell’ambito di applicazione dell’esenzione obbligatoria prevista da detto articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

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