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Sent.C. Cass. 31/07/2002, n. 11356

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1. Appalti ll.pp. - Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Sussistenza - Responsabilità concorrente e solidale della P.A. appaltante - Rispettive condizioni.
1. Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore conserva, anche se in limiti più ristretti rispetto agli appaltatori di opere private (obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, continua ingerenza dell'amministrazione appaltante, ecc.), margini di autonomia, perciò, di regola, è da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori. Sussiste, tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione.

Ved. Cass. 15 maggio 2002 n. 7055R.
(Cod.civ. artt. 1655, 2043, 2055)

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