Sent.C. Stato 10/06/2002, n. 3210 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 10/06/2002, n. 3210

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerta economica - Norma del capitolato speciale che prevede minimi salariali superiori a quelli del C.C.N.L. - Obbligo di osservanza. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Giustificazioni fondate su violazione dei minimi inderogabili - Inammissibili.
1. Qualora il capitolato speciale d'appalto di un lavoro pubblico prescriva il rispetto dei trattamenti retributivi derivanti non solo da contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) ma anche dei limiti minimi ancora più elevati stabiliti dai contratti territoriali vigenti per la zona in cui dovranno eseguirsi i lavori, le imprese partecipanti alla gara d'appalto relativa hanno l'obbligo di tenere conto della disposizione anzidetta nella formulazione dell'offerta economica. 2. Nella valutazione di offerte economiche presentate ad una gara d'appalto di lavori pubblici l'Amministrazione appaltante, riguardo agli inderogabili minimi retributivi e previdenziali (che si fondano sull'art. 36 Cost.), non può accogliere giustificazioni di offerta anomala fondate sulla violazione di quei minimi (cosicchè sembra superflua la norma dell'art. 21 bis, c. 1, L. 11 febbraio 1994 n. 109).

Ved. C. Stato VI 14 gennaio 2002 n. 157R.
(Cost. art. 36; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21 bis, comma 1)R

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