FAST FIND : GP5645

Sent.C. Cass. 23/05/2002, n. 7535

48839 48839
1. Appalti ll.pp. - Arbitrato - Ex art. 43 Cap.gen. - Facoltà di deroga alla competenza arbitrale - Esclusa da art. 16 L. 81/741 - Ripristinata dopo C. Cost. 96/152.
1. In tema di controversie nascenti da un contratto di appalto di opere pubbliche, deferite, in via generale, ad arbitri dall'art. 43 del relativo capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 la facoltà, riconosciuta ad entrambi i contraenti, di chiedere la deroga a tale competenza arbitrale, esclusa dall'art. 16 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 (che aveva modificato il testo dell'art. 47 del capitolato), è stata ripristinata, con effetto "ex tunc", a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del detto art. 16 con la sentenza n. 152 del 1996, senza che - per gli appalti dello Stato e degli altri enti pubblici (tra cui l'Ente Acquedotti Siciliani - EAS) tenuti per legge all'osservanza delle disposizioni del citato capitolato generale - rilevi in senso contrario la circostanza che le parti abbiano recepito la normativa poi caducata attraverso il rinvio alle norme del capitolato generale, essendo in realtà detta volontà negoziale soltanto ricognitiva della legge, fonte diretta della "relatio"; detta efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale, travolgendo il titolo di investitura degli arbitri originariamente aditi, comporta che il lodo da essi frattanto emesso sia suscettibile di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, n. 1), Cod.proc.civ.

Il citato art. 45 dell'abrogato Cap.gen. ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362] stabiliva la composizione del collegio arbitrale che era formato da 5 membri. Secondo la nuova normativa tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31 bis, comma 1, L. quadro 94/109, possono essere deferite ad un collegio arbitrale di tre membri (L. quadro cit., art. 32; Reg. ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, artt. 150 e 151R; Cap.gen. ll.pp., D.M. 19 aprile 2000 n. 145, art. 34)[R=DM19A00,A=34]
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 43 e 47[R=DPR106362,A=43]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 16)[R=L74181,A=16]

Dalla redazione