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Sent.C. Stato 28/02/2002, n. 1225

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Bando - Clausole che rinvia ad altra fonte - È rinvio materiale e non dinamico - Conseguenze.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici la disposizione del bando che rinvia ad altra fonte deve essere intesa come rinvio materiale e non dinamico alle regole in essa contenute che restano quindi indifferenti a successive variazioni legislative. Infatti l'Amministrazione appaltante deve applicare le regole stabilite nel bando di gara - il quale costituisce, insieme con la lettera d'invito, la lex specialis della gara - anche se alcune di esse non sono conformi a normative sopravvenute (ius superveniens).

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