Sent. C. Giustizia UE 13/06/2018, n. C-665/16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 13/06/2018, n. C-665/16

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Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Cessione di beni effettuata a titolo oneroso - Articolo 14, paragrafo 1 - Trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario - Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) - Trasmissione all’erario, dietro pagamento di un’indennità, della proprietà di un bene appartenente a un comune in vista della costruzione di una strada nazionale - Nozione di «indennità» - Operazione soggetta ad IVA.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce un’operazione soggetta a imposta sul valore aggiunto il trasferimento della proprietà di un bene immobile appartenente a un soggetto passivo d’imposta sul valore aggiunto, a favore dell’erario di uno Stato membro, eseguito ex lege e dietro pagamento di un’indennità, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui la stessa persona rappresenta contemporaneamente l’amministrazione espropriante e il comune espropriato, e in cui quest’ultimo continua, in pratica, a gestire il bene in questione, anche se il versamento dell’indennità è stato effettuato solamente mediante un trasferimento contabile interno nell’ambito del bilancio del comune.

Dalla redazione