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Sent.C. Cass. 29/05/2001, n. 7305

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1. Professionisti - Dipendenti del Comune o Provincia - Incarichi professionali - Incompatibilità.
1. L'art. 241 comma 3, T.U. 3 marzo 1934 n. 383 dispone, tra l'altro, che con la qualità di impiegato comunale o provinciale sia incompatibile qualunque impiego privato e l'esercizio di qualunque libera professione, commercio o industria, una tale incompatibilità non viene meno quando l'attività professionale sia eventualmente effettuata a favore dell'Amministrazione di appartenenza, in quanto, a parte la chiara espressione letterale della norma, essa è stabilita - fra l'altro - sia per rafforzare gli obblighi di fedeltà e di diligenza del pubblico impiegato, al cui migliore adempimento di certo non gioverebbe la possibilità di ottenere incarichi professionali, quand'anche dall'Amministrazione medesima, sia per evitare centri di interessi alternativi all'ufficio pubblico rivestito.

Sul divieto di iscrizione all'albo professionale - e quindi sul divieto di esercizio professionale - dei professionisti tecnici dipendenti dallo Stato o di enti pubblici non economici (come i Comuni) ved.: - per i geometri, Cass. 30 luglio 2001 n. 10397R; 20 aprile 2001 n. 5903R; - per i periti industriali, Cass. 16 luglio 1999 n. 7516R; S.U. 3 aprile 1998 n. 3468R; - per gli ingegneri ed architetti, Cass. 4 novembre 1994 n. 9132R; C. Stato V 20 marzo 1992 n. 237R; Cass. 20 maggio 1991 n. 5679R; - per i professionisti tecnici in generale, C. Stato V 31 ottobre 1992 n. 1140R.
(T.U. 3 marzo 1934 n. 383, art. 241, comma 3)

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