Sent. Trib. Sup. Acque 02/07/2001, n. 73 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. Trib. Sup. Acque 02/07/2001, n. 73

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Decadenza - Per mancato inizio lavori dovuto a cause di forza maggiore - Illegittimità. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Decadenza - Per mancato inizio lavori - Legittimità - In presenza di lavori invece iniziati e poi interrotti - Illegittimità.
1. Il provvedimento che dichiara la decadenza di una concessione edilizia è illegittimo se l'interessato dimostra con adeguata documentazione di non avere potuto iniziare i lavori nel termine prefissato, per cause di forza maggiore non a lui imputabili. 2. Il provvedimento che dichiara la decadenza di una concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine di 1 anno - ai sensi dell'art. 31 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 - è illegittimo se entro quel termine i lavori sono stati iniziati anche se poi si sono dovuti successivamente interrompere.

Sulla decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine stabilito ved. C. Stato V 20 aprile 2001 n. 2408R (La concessione edilizia decade immediatamente ed automaticamente al decorso dei termini in essa indicati; il provvedimento di decadenza ha quindi semplicemente valore dichiarativo).
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31)R

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