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Sent.C. Stato 14/01/2002, n. 149

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Divieto di stipula ex normativa antimafia, art. 4 D.Lgs. 1994 n. 490 - Natura cautelare. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione - Revoca - Per infiltrazione mafiosa - Preavviso - Non occorre.
1. Il divieto di stipulare contratti d'appalto di lavori pubblici se non dopo avere acquisito certe informazioni, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 (normativa antimafia contenente disposizioni di attuazione della L. 17 gennaio 1994 n. 47) ha una funzione cautelare intesa a contrastare e colpire gli interessi economici delle associazioni mafiose prescindendo dall'accertamento di reati ad essi connessi, in sede penale. 2. L'aggiudicazione di una gara d'appalto di opera pubblica può essere revocata senza che occorra dare all'appaltatore avviso dell'inizio del procedimento, essendosi tale inizio già configurato con la domanda di partecipazione alla gara presentata dallo stesso appaltatore.


(L. 17 gennaio 1994 n. 47R; D.Lgs. 8 agosto 1994 n, 490, art. 4)R

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