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Sent.C. Stato 10/01/2002, n. 112

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1. Progetto oo.pp. - Approvazione - Procedimento - Criteri ex art. 16 L. 94/109 - Inosservanza - Illegittimità.
1. L'art. 16 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 ha stabilito tre livelli di progettazione di un'opera pubblica - preliminare, definitiva ed esecutiva - al fine di evitare una programmazione approssimata; ed il procedimento seguito per l'approvazione di un progetto è illegittimo se non vengono osservati i suddetti criteri.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 16)R

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