Sent.C. Cass. 28/11/2001, n. 15089 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 28/11/2001, n. 15089

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1. Appalti - Responsabilità dell'appaltatore - Danni - Per cattiva esecuzione progetto - Anche se in osservanza direttive committente.
1. Nel contratto di appalto, l'appaltatore dispone di ampia discrezionalità tecnica ed organizzativa, e pertanto risponde del risultato anche quando abbia eseguito l'opera secondo le direttive del committente, essendo obbligato ad osservare le regole dell'arte ed a segnalare al committente gli errori delle prescrizioni da questo impartite che non si uniformino alle predette regole. Ne consegue che è sempre l'appaltatore a rispondere dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione del progetto, mentre il committente non è tenuto ad effettuare alcuna sorveglianza nel corso della esecuzione del contratto allorquando i lavori si sono svolti nella piena autonomia dell'appaltatore.

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